La bolla Vox in excelso di Clemente V, data “non con sentenza definitiva, ma con
provvedimento apostolico”, è chiara sul punto: l’Ordine del Tempio è soppresso56, con
la sua Regola, il suo nome, e la proibizione che qualcuno ne assuma l’abito. E a
suggello prevede la scomunica (canone 1331 del Codice di diritto canonico in vigore)
ipso facto, latae sententiae, senza cioè la necessità che la stessa venga dichiarata
dall’autorità ecclesiastica, ma agente ipso jure.
Ricordiamo che la pena canonica medicinale della scomunica comporta il divieto di
partecipare alla celebrazione eucaristica, di celebrare o ricevere i sacramenti, di
esercitare funzioni, uffici o ministeri ecclesiastici o di porre in essere atti di governo
(can. 1331, para. 1, numeri 1,2 e 3, CIC 1983).
Anche se il canone 6 del CIC 1983 abroga, al numero 3, “qualsiasi legge penale, sia
universale sia particolare emanata dalla Sede Apostolica, a meno che non sia ripresa
in questo stesso Codice”, riteniamo che il provvedimento apostolico di Clemente V,
caratterizzato quale disposizione penale particolare e speciale, difficilmente possa
essere superato canonicamente se non da un pari provvedimento apostolico emesso
dal Romano Pontefice.
La situazione sotto il punto di vista del diritto canonico è chiara sia per i Templari del
1300 sia per i sedicenti templari di oggi.
Così chiara che, in data 6 giugno 2005, per ordine del Cardinale Vicario Ruini il
Vicariato di Roma, dopo le numerose notizie giornalistiche di c.d. “investiture
cavalleresche” di c.d. “templari” tenute in chiese cattoliche della capitale, ha ribadito a
tutti i parroci e rettori di chiese e cappelle che la Santa Sede riconosce e tutela solo
l’Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Inoltre,
ordina di sottoporre allo stesso Vicariato le richieste pervenute da sedicenti “Ordini”
non riconosciuti ovvero dubbi.
Se prima si poteva addurre che la situazione giuridica non era chiara, oggi alla luce di
queste precisazioni non esistono né dubbi né confusioni.
Al massimo la confusione regna sovrana extra Ecclesia, “fuori dalla Chiesa”.
ISIDORO PALUMBO