- Dal secondo dopoguerra ad oggi :
In Italia i titoli nobiliari non sono più riconosciuti dal 1948 per effetto dell'articolo 3 e della a XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana e "non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza". La disposizione transitoria e finale rimanda invece ad una legge ordi...naria la soppressione della Consulta araldica, perché si tratta di una regolamentazione di argomento più ampio (le funzioni amministrative nella materia araldica), non solo quello dei titoli nobiliari di cui si occupa tale disposizione della Costituzione. Dalla Costituzione furono terminate solo le funzioni inerenti ai titoli nobiliari.
Sempre la disposizione transitoria e finale n. XIV prevede che i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 (marcia su Roma) valgono come parte del nome, al quale vengono aggiunti con specifica sentenza di "cognomizzazione". Pertanto se i predicati sono "parti del nome", il titolare può trasmetterli per legge dello Stato a tutti i suoi discendenti (legittimi e naturali) ed anche al figlio adottivo, come qualsiasi cognome e vengono regolarmente tutelati dai tribunali della Repubblica Italiana, applicando a tale tutela le norme di tutela del nome (non quelle di tutela dei titoli nobiliari, cessati con la Costituzione repubblicana).
Il gran magistero del Sovrano militare ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta nel marzo 1960 pubblicò un Elenco storico della nobiltà italiana che venne dichiarato essere, da lettera del sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri, sostanzialmente quello che sarebbe stata l'edizione aggiornata dell'"Elenco ufficiale della nobiltà italiana" se l'attuale ordinamento costituzionale ne avesse consentito la pubblicazione d'ufficio. Tuttavia tale dichiarazione non tiene in considerazione i massimari nobiliari approvati dopo la pubblicazione dell'"Elenco ufficiale nobiliare del 1933, secondo i quali negli Elenchi ufficiali successivi sarebbero state riportate solo quelle famiglie che ottennero l’iscrizione nel Libro d'oro della nobiltà italiana (registro ufficiale), mentre tutte le altre famiglie, o rami di famiglie, pur già elencate negli Elenchi nobiliari ufficiali a stampa sarebbero state cancellate.
Anche se non avvengono, come per il passato, riconoscimenti nobiliari da parte dello Stato, essi possono ottenersi per la nobiltà generica in particolare dal gran magistero del Sovrano militare ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, che, fedele alle sue secolari tradizioni, continua ad ammettere nelle sue file cavalieri che provino la loro nobiltà.
Altri ordini cavallereschi rimasti in Italia che richiedono prove nobiliari per l'ammissione negli stessi sono l'Ordine di Santo Stefano papa e martire e l'Ordine costantiniano di San Giorgio (sia nella branca detta di Napoli che in quella detta di Spagna)