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viernes, septiembre 16, 2011

Articoli in Italiano L'ORDINE CAVALLERESCO NEL DIRITTO



Gli ordini cavallereschi canonicamente eretti sono persone giuridiche pubbliche a mente dei can. 114 e ss. del Codice di diritto canonico[5]. Oltre l'ordinamento giuridico canonico, anche gli ordinamenti giuridici degli stati possono riconoscere e disciplinare alcuni aspetti civilistici di essi ordini che possono essere concretamente persone giuridiche pubbliche o ad esse assimilate.

Dal punto di vista del diritto pubblico della Chiesa e degli Stati, oggi, per la dottrina prevalente (il Sansovino, il Crollalanza, il Cappelletti, il Bascapè, il Pezzana Capranica del Grillo, il Gentili, il Cuomo, ecc.) gli ordini cavallereschi sono distinti in:


Ordini statuali;

Ordini dinastico-statuali;
Ordini dinastici o dinastico-familiari gentilizi;
Ordini pontifici;
Ordini magistrali.
Tali categorie degli ordini cavallereschi sono basate sull'esistenza di un potere sovrano: lo Stato sovrano, il Sovrano in carica od in esilio, il Sommo Pontefice. Negli ordini magistrali il potere sovrano è esercitato dal Gran Maestro; appartiene a questa categoria il Sovrano Militare Ordine di Malta.

In tale contesto si è ovviamente nell'ambito del diritto pubblico, mentre al di fuori di questi ambiti si passa in realtà che mai potranno qualificarsi od operare come ordini cavallereschi; semmai si potranno configurare delle associazioni o organizzazioni di ispirazione cavalleresca, ma mai associazioni cavalleresche.


Un ordine è considerato estinto quando non esegue conferimenti da più di cento anni; è invece considerato soppresso quando viene cancellato da un apposito provvedimento in seguito a mutamenti istituzionali o a decisioni dell'autorità da cui dipende.